Nuovo disciplinare di produzione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 2010 (GU n. 179 del 3-8-2010 )

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di origine controllata «Colli Lanuvini». (10A09357)

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio, così  come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito é stato inserito il regolamento (CE) n.    479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali  di  taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009  della  commissione,  recante modalità di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali, l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con  il  quale  é  stato  emanato il regolamento  recante la disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei vini, in attuazione dell'art. 15, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  dell'8  febbraio 1971, con il quale é stata riconosciuta la denominazione di  origine controllata dei vini  «Colli  Lanuvini»  ed  é  stato  approvato  il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda dell'ARSIAL - regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  «Colli Lanuvini»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 15 marzo 2010;

Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta  la  necessità  di  dover  procedere  alla  modifica  del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Lanuvini» in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1
1. Il disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine controllata «Colli Lanuvini», approvato con  decreto  del  Presidente della Repubblica dell'8 febbraio  1971  e  successive  modifiche,  è  sostituito per intero dal testo annesso al presente  decreto  le  cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2
1. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  già dalla campagna vendemmiale  2010/2011,  i  vini  a  denominazione  di origine controllata «Colli  Lanuvini»,  provenienti  da  vigneti  non ancora  iscritti,  ma  aventi  base   ampelografica   conforme   alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti  ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo  per  la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12, del  decreto  legislativo  8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3
1. A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006,  i  codici  di tutte le tipologie di vini a  denominazione  di  origine  controllata «Colli Lanuvini» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata «Colli Lanuvini» é tenuto, a norma di  legge,  all'osservanza  delle condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno

Annesso

DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI A  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE CONTROLLATA "COLLI LANUVINI"

Articolo 1 - Denominazioni e vini.

La denominazione di Origine controllata «Colli Lanuvini» é riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1.1. - BIANCHI:

  • «Colli Lanuvini»;
  • «Colli Lanuvini» Superiore;
  • «Colli Lanuvini» Spumante;

1.2. - ROSSI:

  • Colli Lanuvini;
  • Colli Lanuvini superiore;
  • Colli Lanuvini riserva;

 

Articolo 2 - Base ampelografica.

2.1. Bianchi

Il  vino  «Colli  Lanuvini»  anche  nelle  tipologie  "superiore"   e "spumante", deve essere ottenuto dalle uve  provenienti  dai  vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di  ciascuno di essi:

  • Malvasia bianca di Candia e puntinata fino ad un massimo del 70%;
  • Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%.
  • Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve  bianche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la  regione Lazio per non più del 15%.

2.2. - Rossi

Il  vino  «Colli  Lanuvini»  rosso  anche   con   la   qualificazione "superiore", deve essere ottenuto dalle uve provenienti  dai  vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di  ciascuno di essi:

  • Merlot in misura non inferiore al 50%;
  • Montepulciano e Sangiovese in misura non inferiore al 35%;
  • possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve a  bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla  coltivazione  per  la regione Lazio per non più del 15%

 

Articolo 3 - Zona di produzione.

Le uve devono essere  prodotte  nella  zona  di  produzione  appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio, in provincia di Roma.  Tale zona é così delimitata:

  • a nord, partendo dal punto  d'incontro  dei  confini  comunali  tra Nemi, Velletri e Genzano, in prossimità  di  M.  Canino,  il  limite segue verso sud-est il confine comunale tra Genzano e Velletri sino a incontrare quello di Lanuvio, in contrada Pedica.
  • Percorre quindi in direzione sud  il  confine  comunale  Lanuvio-Velletri fino a incontrare il confine della provincia di Latina.
  • Lungo tale confine si dirige verso ovest sino  a  P.te  Guardapassi per risalire  quindi  verso  nord,  sempre  lungo  il  confine  della provincia di Latina, fino a incontrare  la  quota  128,  all'incrocio
  • della via di Anzio con la strada che porta a Lanuvio.
  • Segue quest'ultima in direzione est, e, superata la  quota  162  di circa 250 m, incrocia sul lato sinistro la strada dei Vinciguerra che percorre per circa m 300  fino  a  raggiungere  il  fosso  dell'Acqua Chiara a ovest dei Valeri.
  • Discende detto fosso fino alla briglia di Vimercati e,  percorrendo la strada della Lettara, raggiunge  la  strada  consortile  di  Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa m 300) e, poco  dopo  aver superato l'ingresso del  casale  di  S.  Giovanni  all'altezza  della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest  e,  con una  linea  retta  in  direzione  dell'elettrodotto   esistente,   si congiunge con la strada comunale di Monte Giove  Nuovo  e  quindi  al confine comunale di Ariccia.
  • Segue  tale  confine  verso  nord,  sino  a  incontrare,  a   nord dell'abitato di Genzano,  quello  tra  tale  comune  e  Nemi,  quindi procede in direzione sud-est lungo il confine di Genzano,  con  Nemi, sino a incontrare quello di Velletri, in prossimità di M. Canino.

 

Articolo 4 - Norme per la viticoltura.

4.1. - Condizioni ambientali:

  • Le condizioni ambientali e di colture dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini  di  cui  all'articolo  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al vino, derivato le specifiche caratteristiche di qualità..

4.2. - Pratiche colturali:

  • I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  • È vietata ogni pratica di forzatura.
  • I  nuovi  impianti  e  i  reimpianti,  in  coltura  specializzata, effettuati  successivamente  all'entrata  in  vigore   del   presente disciplinare dovranno avere una densità non inferiore a  3300  ceppi per ettaro.
  • È autorizzata l'irrigazione di soccorso.

4.3. - Produzioni uva/ha

  • Le produzioni massime di uve per ettaro e  i  titoli  alcolometrici volumici naturali minimi sono le seguenti:
«Colli Lanuvini» tipologia
Prod. Uva ton/ha
Tit. alc. min. nat. % vol
Bianco e spumante 14,5 
10,5
Bianco superiore 13,0 11,5
Rosso 13,5 
11,0
Rosso superiore
12,0 12,0

 

 

 

 

 

  • Fermi restando  i  limiti  massimi  sopraindicati,  la  resa/ha  di coltura  promiscua  deve   essere   calcolata   rispetto   a   quella specializzata in  rapporto  all'effettiva  superficie  coperta  dalla vite.
  • Nelle annate  particolarmente  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a  denominazione  di origine controllata «Colli  Lanuvini»  devono  essere  riportati  nei limiti di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
  • Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione d'origine controllata ma possono essere  destinate alla produzione di vini ad IGT Lazio.
  • Qualora sia superato il limite del 20%, la partita cui si riferisce il  supero  decade   dal   diritto   alla   denominazione   d'origine controllata.
  • La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima  della  vendemmia,  può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare,  dandone   immediata comunicazione  al  Ministero  delle  Risorse  Agricole  Alimentari  e Forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini.

 

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

5.1. - Zona di vinificazione:

  • Le operazioni di vinificazione per il vino di  cui  all'articolo  1 devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nel precedente articolo 3.

È  tuttavia  facoltà  del  Ministero  delle   politiche   agricole, alimentari e  forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni

geografiche tipiche dei  vini,  consentire,  su  motivata  richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra a quelle  aziende  che, in linea d'aria entro mt 100 dal confine della zona di produzione  di

cui all'articolo 3, siano conduttrici di  vigneti  iscritti  all'albo dei  vigneti  della  denominazione  di  origine  controllata   «Colli Lanuvini» e dimostrino la preesistenza della cantina  al  27  gennaio

2004.

5.2. - Pratiche enologiche:

  • Nella vinificazione sono ammesse soltanto  le  pratiche  enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino  le  sue  peculiari caratteristiche.

È  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei   vini   di   cui all'articolo  I  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme  comunitarie  e nazionali  con  mosto  concentrato,  oppure  con  mosto   concentrato

rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa.

5.3. - Rese:

  • La resa massima dell'uva in vino finito non deve  essere  superiore a170%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà  diritto  alla  denominazione  di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5.4. - Bianco Spumante

  • Per la presa di  spuma  della  tipologia  spumante,  qualora  venga utilizzato il mosto, deve essere  impiegato  esclusivamente  mosto  o mosto concentrato di uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione  di  origine  controllata  «Colli  Lanuvini»,  o  mosto concentrato rettificato.

5.5. - Colli Lanuvini rosso riserva

Il vino «Colli Lanuvini» rosso riserva con un  invecchiamento  minimo di mesi 24, di cui almeno 6 in bottiglia, decorrenti dal  1  novembre successivo alla  vendemmia  e  con  titolo  alcolometrico  minimo  al consumo di 13,0 % vol. può fregiarsi della qualificazione "riserva".

 

Articolo 6 - caratteristiche al consumo

I vini di cui all'articolo 1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

6.1. «Colli Lanuvini» bianco

  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: vinoso, delicato e gradevole;
  • sapore:  secco (o  amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11% vol;
  • acidita' totale minima: 4,5 g/1;
  • estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

6.2. «Colli Lanuvini» bianco superiore

  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: vinoso, delicato e gradevole;
  • sapore:  secco  (o  amabile),  sapido  di  giusto  corpo  armonico, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12% vol;
  • acidita' totale minima: 4,5 g/1;
  • estratto non riduttore minimo: 16 gli.
  • puo' presentare sentore di legno.

6.3. «Colli Lanuvini» bianco spumante

  • spuma: fine e persistente;
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: elegante con note di lievito, gradevole;
  • sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido di giusto corpo armonico, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12% vol;
  • acidita' totale minima: 5,0 gli;
  • estratto non riduttore minimo: 16 gli.

6.4. «Colli Lanuvini» rosso

  • colore: rosso rubino più o meno intenso;
  • odore: vinoso gradevole;
  • sapore:  secco  (o  amabile),  sapido  di  giusto  corpo  armonico, vellutato;
  • titolo  alcolometrico  volumico  complessivo  minimo:  11,5%  vol;
  • acidita' totale minima: 5,0 gli;
  • estratto non riduttore non riduttore minimo: 18 gli.

6.5. «Colli Lanuvini» rosso superiore

  • colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi  violacei  da giovane che diventano granati con l'invecchiamento;
  • odore: vinoso gradevole;
  • sapore: secco, sapido di giusto corpo armonico, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,5% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 gli;
  • estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
  • puo' presentare sentore di legno.

6.6 Colli Lanuvini rosso riserva

  • colore: rosso rubino più o  meno  intenso  con  riflessi  granati  e violacei più o meno intensi.
  • odore: vinoso gradevole;
  • sapore: secco, sapido corposo e armonico;
  • titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 13% vol;
  • acidità totale minima: 5,00g/1;
  • estratto non riduttore minimo: 20g/1;
  • puo' presentare sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, con proprio  decreto,  modificare  i  limiti  sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7 - Etichettatura e designazione.

7.1. - indicazioni qualitative:

Alla denominazione di cui all'articolo 1  è vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7.2. - indicazioni geografiche:

Può essere  utilizzata  la  menzione  "vigna"  in  conformità  alla vigente  normativa  per  i  vini  di  qualita'.

7.3.  -  annata di produzione:

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» deve figurare  obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8 - Confezionamento

8.1. I vini a DOC «Colli Lanuvini» bianco e rosso:

  • possono  essere  confezionati  senza  specificazioni  aggiuntive,  in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre  in  materiale plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un

involucro di cartone o di altro materiale rigido,  di  capacità  non inferiore a 2 litri .

8.2. I vini a DOC «Colli Lanuvini» superiori bianco e rosso:

  • devono essere confezionati solo in  bottiglie  delle  capacità  da litri 0,187 a litri 0,750;
  • é ammessa la chiusura con tappo di sughero, sintetico e in vetro.

8.3. I vini a DOC «Colli Lanuvini» spumante e rosso riserva:

  • devono essere confezionati solo in  bottiglie  delle  capacità  da litri 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000;
  • é ammessa la chiusura con solo tappo di sughero;
  • le bottiglie da litri 1,500  e  3,000  debbono  essere  inscatolate singolarmente.